Per lanciarsi nel settore della vendita online è importante conoscere la disciplina fiscale e-commerce e gli aspetti normativi che la caratterizzano.
Oh no, questa parte non l’avevi proprio considerata?
Sebbene virtuale, infatti, nel momento in cui decidi di vendere beni e servizi tramite piattaforme online dovrai rispettare una serie di obblighi informativi e fiscali previsti.
In questo articolo abbiamo analizzato l’argomento “e-commerce e fisco” nel dettaglio in modo semplice, a piccoli passi.
Tasse su e-commerce: partiamo dalle definizioni
Per “vendita sul web” si intende la cessione di beni e servizi tramite internet, in cui non è necessaria la presenza simultanea delle parti, ma avviene interamente online.
Le norme in materia distinguono tra commercio elettronico diretto e indiretto.
Il primo fa riferimento ai casi in cui la transazione e la consegna del bene si realizzano tramite Internet, come per l'acquisto di beni digitali (software, file audio, file video etc.). Sono beni che non necessitano di supporti fisici e dove la transazione si perfeziona on-line. Quindi, la consegna del bene immateriale, ovvero la prestazione del servizio da una parte, e il pagamento del corrispettivo dall'altra, sono finalizzate utilizzando canali telematici.
Tali operazioni, ai fini fiscali (ovvero la parte che confluirà nelle tasse per tuo e-shop) sono considerate prestazioni di servizi.
Il commercio elettronico indiretto, invece, indica le fattispecie in cui la conclusione del contratto avviene on line, ma il bene è consegnato tramite canali tradizionali. Il consumatore finale effettua il pagamento e riceve il bene acquistato tramite spedizione del venditore (es. Amazon).
A seconda dei soggetti tra cui si svolge la transazione commerciale possiamo distinguere tra:
1) business to business (B2B);
2) business to consumer (B2C);
Nel primo caso l’operazione avviene tra due soggetti passivi Iva.
Nel secondo caso l’operazione avviene tra un soggetto passivo Iva e un privato.
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Fiscalità per il commercio elettronico: la fatturazione degli ordini
Un argomento che genera spesso confusione è quello legato alla fatturazione.
Ogni volta che gli utenti acquistano sul tuo sito e completano una transazione, dovrai emettere una fattura o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione, salvo richiesta dal cliente, dovrai in ogni caso annotare tassativamente i corrispettivi giornalieri delle vendite nell’apposito registro.
Vendita online diretta
Ai fini IVA (qualora tu sia in regime di contabilità semplificata e non abbia optato per il regime forfettario), le operazioni sono riconducibili all’ambito delle “prestazioni di servizi” e prevedono specifiche regole di fatturazione, con conseguenti impatti sull’ammontare di tasse per il tuo e-shop.
1 Vendita elettronica diretta B2B (business to business)
Le prestazioni svolte tra due soggetti passivi Iva rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-ter c.1 lett. a) del DPR n.633/72 che sancisce che le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Se la prestazione è resa ad un soggetto passivo stabilito in Italia dovrai applicare in fattura l’Iva (sempre che l’oggetto della prestazione non rientri tra le operazioni esenti art. 10 D.P.R 633/72).
Se, invece, la prestazione è rivolta ad un soggetto con diversa territorialità vige il “principio di destinazione”, in base al quale l’operazione risulta “non imponibile” nello Stato membro del prestatore e si applica la regola generale di tassazione nello Stato membro del committente.
L'imposta è assolta dal committente mediante il meccanismo del “reverse charge”. Sono quindi tassate nel luogo di residenza del committente a prescindere da quella del prestatore e dal luogo dove la prestazione è eseguita.
Ricapitolando, la disciplina fiscale e-commerce italiana prevede che, se uno dei soggetti è comunitario, dal lato attivo del rapporto il soggetto passivo dovrà emettere fattura non soggetta ad Iva. Mentre dal lato passivo il soggetto che la riceve dovrà integrare la fattura con il meccanismo del “reverse charge” entro il mese di ricevimento.
Facciamo un esempio.
Quando una società di consulenza spagnola che effettua un ordine di un software dal nostro sito italiano, sarai tenuto a produrre fattura senza l’applicazione dell’Iva con la dicitura “inversione contabile” con riferimento normativo “art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972”.
2 Vendita elettronica diretta B2C (business to consumer)
Dal punto di vista fiscale, la situazione si semplifica quando l’attività è business to consumer.
Le prestazioni svolte tra un soggetto passivo Iva e un privato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-ter c.1 lett. b) che sancisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2015 in deroga al principio di territorialità che abbiamo spiegato sopra, per le prestazioni di servizi elettronici in ambito B2C, il luogo di effettuazione delle operazioni coincide con il luogo in cui il committente è stabilito o possiede il domicilio o la residenza abituale (cfr. art. 58 della direttiva 2006/112/CE e art. 7-sexies, lett. f) del DPR 633/72, modificato dal DLgs. 42/2016).
Di conseguenza, per i servizi elettronici resi nei confronti di privati stabiliti nel territorio italiano dovrai emettere fattura con applicazione dell’Iva (sempre che l’oggetto della prestazione non rientri tra le operazioni esenti art. 10 D.P.R 633/72). Al contrario se il servizio è reso ad un privato stabilito in un altro Stato membro di consumo, l'imposta è assolta nello Stato in cui è stabilito il committente mediante identificazione ai fini IVA nel medesimo Stato oppure applicando il regime speciale del MOSS (artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72).
A partire dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta una soglia annua a livello comunitario, pari a 10.000 euro. Al di sotto di questa soglia la disciplina fiscale per il commercio elettronico diretto prevede che le operazioni a privati consumatori di altri Paesi della UE restino imponibili ai fini dell’Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
Vendita online indiretta
Questa attività, a differenza di quella diretta, è assimilata alle vendite per corrispondenza, di conseguenza, ai fini della fatturazione, vale la regola stabilita dall’articolo 22, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, secondo cui, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è espressamente richiesta dal cliente.
Ai fini IVA, (qualora tu sia in regime di contabilità semplificata e non abbia optato per il regime forfettario) le operazioni sono riconducibili all’ambito della “cessione di beni” e prevedono diverse regole di fatturazione, a seconda che siano operazioni nazionali o internazionali.
- E-commerce e tasse su operazioni nel territorio dello Stato
Sebbene, come abbiamo appena visto, non c’è obbligo di fatturazione (se non dietro espressa richiesta del cliente stesso), ciò non rende del tutto esenti da adempimenti i soggetti cedenti. Infatti, rimane ferma:
- l’annotazione della transazione sul registro dei corrispettivi;
- l’istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa fattura;
- l’obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto (DDT).
Quanto detto fin qui vale per le vendite che avvengono tra cedente italiano e cessionario italiano (sia B2B sia B2C), ma non nell’ipotesi di cessionari non nazionali.
- E-commerce e tasse su operazioni intra-UE ed extra-UE
Per quanto concerne le operazioni transfrontaliere, si applica la disciplina di cui agli artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.
Nel caso di cessioni verso altri contribuenti UE ed Extra UE, invece, va emessa fattura (sia se richiesta sia se non richiesta dal cliente) secondo le specifiche condizioni normative previste. In tal caso, si ricorda che le operazioni verso l’estero (UE ed Extra UE) non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma questa può essere emessa anche in formato cartaceo. Tieni presente che, dal 1° gennaio 2019, per le operazioni verso l’estero non documentate da fattura elettronica o bolla doganale occorre effettuare un’apposita comunicazione al fisco, il c.d. esterometro.
Posto questo aspetto è bene inquadrare ai fini Iva tali vendite. Infatti, in presenza di specifiche condizioni, esse sono rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché in quello di origine.
Le vendite a distanza intra UE vanno fatturate e scontano l'IVA del Paese del fornitore fino al superamento di una soglia che deve essere determinata dal legislatore del Paese di destinazione, compresa tra 35.000 e 100.000 euro e, in caso di superamento, si applica l'imposta del Paese di destinazione.
Rimane comunque la possibilità per il cedente di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.
Nel caso in cui, infine, la cessione online sia effettuata nei confronti di soggetti Extra Ue, l’operazione si configura come una normale cessione all’esportazione, pertanto il cedente emetterà fattura non imponibile Iva ex articolo 8 D.P.R. 633/1972.
Di seguito lo schema riassuntivo:
Fatturazione, Iva, fisco e e-commerce
Prestatore |
Committente |
Iva |
IT |
UE privato |
IT deve identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del consumatore finale o optare per il MOSS |
IT |
UE soggetto passivo / EXTRAUE |
IT emette fattura non soggetta articolo 7-ter |
UE/EXTRAUE |
IT soggetto passivo |
IT integra la fattura secondo il meccanismo del reverse charge |
UE/EXTRAUE |
IT privato |
IT riceve una fattura con Iva / opzione per il MOSS da parte del prestatore estero |
Perché investire nella disciplina fiscale per il commercio sul web
Ormai è chiaro.
Per avviare un’attività di vendita online bisogna conoscere tutti gli aspetti fiscali e legali, anche affidandosi ad un fiscalista esperto per consulenza e supporto nella pianificazione dell’attività, così da neutralizzare rischi di carattere sanzionatorio. La fiscalità del tuo e-commerce è uno degli aspetti per cui vale la pena fare un investimento e allocare un budget destinato al progetto.
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